Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 16/03/2016 (Rv. 638899 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Contratti di borsa - Giudizio di risarcimento del danno - Rifiuto dell'investitore di fornire informazioni - Esonero dell'intermediario dal valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento - Esclusione - Contenuto dell'obbligo dell'intermediario.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore, nel contratto-quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)