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Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 21/04/2016 (Rv. 639318 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639318-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale; si tratta di una prescrizione vincolante evincibile dall'Allegato 3, sub C), del reg. Consob n. 11522, dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni (art. 42 del menzionato regolamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)