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Sez. 2, Sentenza n. 3922 del 08/09/1977 (Rv. 387617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IMPROCEDIBILITA - MANCANZA DI ECCEZIONI DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - IRRILEVANZA - SPESE ED ONORARI A FAVORE DEL CONTRORICORRENTE - LIQUIDABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - IMPROCEDIBILITA - MANCANZA DI ECCEZIONI DA PARTE DEL CONTRORICORRENTE - IRRILEVANZA - SPESE ED ONORARI A FAVORE DEL CONTRORICORRENTE - LIQUIDABILITA - CONDIZIONI.*

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per Cassazione e perentorio, come si desume dal rigore della sanzione processuale prevista per la sua inosservanza, e pertanto il mancato rispetto di detto termine va rilevato d'ufficio e non puo ritenersi sanato dal fatto che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare esplicitamente l'eccezione di improcedibilita del gravame avversario: in tal caso, il resistente che abbia regolarmente notificato e depositato il controricorso ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa e la liquidazione dei relativi onorari. (Conf 3564/76, mass n 382318; (531'75, mass n 373838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)