diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 531 del 11/02/1975 (Rv. 373838 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373838-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - RILEVABILITA D'UFFICIO - MANCATA ECCEZIONE DEL RESISTENTE - IRRILEVANZA.*

Il termine di venti giorni prescritto dall'art 369 cod proc civ, per il deposito in cancelleria del ricorso per Cassazione, decorrente dalla data di notificazione alla parte contro la quale il ricorso e proposto e che ha interesse a contraddire mediante controricorso, ha carattere perentorio e la sua inosservanza va rilevata d'ufficio e non puo ritenersi sanata dal fatto che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso, senza sollevare l'eccezione di improcedibilita dell'impugnazione avversaria. (Conf 984/73, mass n 363370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)