Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 15/05/1976 (Rv. 380498 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - IMPROVVISA ED URGENTE NECESSITA DI SOSTITUIRE MAGISTRATI MANCANTI, ASSENTI O IMPEDITI - SUPPLENZA CON MAGISTRATI DEL GRADO INFERIORE - LICEITA - CONDIZIONI - RAPPORTO GRADO - FUNZIONI IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL MAGISTRATO DA SOSTITUIRE - INDEROGABILITA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - IMPROVVISA ED URGENTE NECESSITA DI SOSTITUIRE MAGISTRATI MANCANTI, ASSENTI O IMPEDITI - SUPPLENZA CON MAGISTRATI DEL GRADO INFERIORE - LICEITA - CONDIZIONI - RAPPORTO GRADO - FUNZIONI IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLO DEL MAGISTRATO DA SOSTITUIRE - INDEROGABILITA.*
L'art 2 dllt 3 maggio 1945, n 232, il quale stabilisce che nel caso di improvvisa e urgente necessita di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, si puo provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto - derogandosi cosi alle Disposizioni dell'art 108 ord giud - puo conservare un senso precettivo nell'ordinamento vigente che distingue i magistrati unicamente per funzioni e non piu per ruoli e per gradi, solo se ai gradi soggettivi dei giudici si sostituiscono i gradi attraverso i quali si svolge il giudizio: gradi correlativi agli uffici cui ciascun magistrato e addetto e che qualificano le funzioni da ciascuno esercitate. Pertanto, alla supplenza di un consigliere di Corte d'appello, assente o impedito, puo provvedersi solo con un magistrato che eserciti le funzioni di giudice di tribunale, a prescindere dalla qualifica a lui concretamente attribuita, e si puo delegare il pretore ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica, ma non si puo chiamare un magistrato che esercita le funzioni di pretore a comporre il collegio di una Sezione di Corte d'appello, poiche altrimenti si viola il precetto legislativo relativo al rapporto grado-funzioni immediatamente inferiore a quello del magistrato da sostituire.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 107, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 108, Decr. Legge Luogoten. 03/05/1945 num. 232 art. 2 CORTE COST., Legge 05/03/1951 num. 190 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)