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Sez. 1, Sentenza n. 1490 del 18/11/1998 Ud. (dep. 05/02/1999) Rv. 212335 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Modifica legislativa - Abolizione del termine "evidente" riferito ai presupposti per l'emissione del provvedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212335-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE

In tema di sentenza di non luogo a procedere, a seguito della modifica apportata all'art. 425 cod. proc. pen. dell'art. 1 della Legge 8 aprile 1993 n. 105 (soppressione del requisito dell'"evidenza" dei presupposti per l'emissione del provvedimento), va affermato il principio della necessità di pronunziare sentenza di non luogo a procedere sia nel caso di prova positiva della innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, sempre che essa non appaia integrabile nella successiva fase del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Legge 08/04/1993 num. 105 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)