Sez. 1, Sentenza n. 687 del 05/02/1998 Cc. (dep. 13/03/1998) Rv. 209901 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Ipotesi che il fatto non sussista o l'imputato non lo abbia commesso - Configurabilità - Condizioni.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
Ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art.425, comma 1, c.p.p., nella parte in cui questo fa riferimento all'ipotesi che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso, non è necessario che vi sia la prova dell'innocenza dell'imputato o che si riscontri una totale mancanza di elementi a suo carico, essendo sufficiente anche la presenza di una situazione in cui la inidoneità degli elementi probatori già acquisiti a dimostrare la responsabilità dell'imputato si accompagni alla ragionevole previsione della impossibilità che in sede dibattimentale ai suddetti elementi se ne possano aggiungere di ulteriori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)