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Sez. 5, Sentenza n. 34944 del 24/09/2025 Cc. (dep. 27/10/2025) Rv. 288726-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico - Requisiti - Autonoma efficacia giuridica dell'atto - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288726-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falso ideologico, per qualificare come atto pubblico, e non come certificato amministrativo, un documento proveniente da un pubblico ufficiale è necessario che l'atto certifichi i risultati di un accertamento da lui compiuto, ovvero abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica e, quindi, non si limiti a riprodurre gli effetti di un atto preesistente. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione dei giudici della cautela che avevano escluso valenza di atto pubblico alle false certificazioni "Eipass 7 moduli user", emesse da Certipass s.r.l. - organismo deputato dallo Stato e dall'Unione Europea, a rilasciare gli attestati di competenze tecniche in materia informatica -, evidenziando come le stesse costituissero un titolo per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA in ambito educativo e scolastico).

Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)