Sez. 5, Sentenza n. 10398 del 14/02/2025 Ud. (dep. 14/03/2025) Rv. 287780-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Qualifica di pubblico ufficiale - Verifica in concreto dell’attività svolta - Sussistenza - Indicazioni - Procedure di selezione, anche non concorsuali, del personale sanitario - Incidenza sulla loro natura della valenza pubblicistica della funzione sanitaria - Sussistenza - Natura privata dell’instaurando rapporto di lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico ufficiale postula, in base al criterio oggettivo-funzionale, il concreto svolgimento da parte del soggetto agente di mansioni tipiche dell'attività pubblica, mediante le quali questi, a prescindere dall'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, concorre alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero esercita poteri autoritativi o certificativi, sicché è configurabile il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, riferito a procedure di selezione del personale sanitario, anche non concorsuali e finalizzate alla sola verifica dell'idoneità dei candidati, in considerazione della valenza pubblicistica che la normativa di settore assegna alla funzione sanitaria e ai suoi organi e non rilevando la natura pubblica o privata dell'instaurando rapporto lavorativo tra l'ente e il personale selezionato. (Nella fattispecie, l'imputato, direttore generale di un'azienda ospedaliera, è stato ritenuto corresponsabile, in qualità di "extraneus", del delitto di rivelazione di segreti di ufficio, per avere istigato i componenti della commissione esaminatrice a rivelargli i quesiti delle prove scritte e orali).
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 30/12/1992 num. 502 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 art. 2, Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)