Sez. 3 - , Ordinanza n. 20054 del 13/07/2023 (Rv. 668461 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell’impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l’impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato
inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)