Sez. 2, Sentenza n. 7660 del 21/04/2004 (Rv. 572233 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Tempestività, e conseguente ammissibilità, dell'impugnazione - Anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine - Prova - Onere - Di chi propone l'impugnazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha ritenuto, in relazione all'assoluta incertezza - lamentata dal ricorrente - della data della relata di notifica della sentenza impugnata, per essere l'indicazione numerica del giorno non decifrabile per la sovrapposizione ad essa di un'impronta d'inchiostro per timbri, che l'imputabilità di tale ultima evenienza - non attinente alla redazione della relata, ma successivo ad essa - all'ufficiale giudiziario prima della consegna dell'atto o ad altri dopo la sua ricezione dovesse formare oggetto d'adeguata allegazione e dimostrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)