Sez. 5, Sentenza n. 4765 del 30/03/2001 (Rv. 545382 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Difetto di integrità del contraddittorio - Denunciabilità in ogni stato e grado del processo - Conseguenze - Rilevazione d'ufficio in sede di giudizio di cassazione - Legittimità - Limiti (formazione del giudicato).
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)