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Sez. L, Ordinanza n. 18963 del 10/07/2024 (Rv. 672056-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE | Personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale - Domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini dell'indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) - Efficacia interruttiva della prescrizione di tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima - Sussistenza - Necessaria proposizione della domanda di pagamento dei ratei - Insussistenza. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672056-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE

In tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, ivi incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.

Cod. Civ. art. 2943, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)