Sez. L, Sentenza n. 9542 del 09/04/2024 (Rv. 670682-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità , pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)