Sez. L, Sentenza n. 7517 del 25/07/1990 (Rv. 468361 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESONERI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE - ESONERO DELLE IMPRESE IN INTEGRAZIONE SALARIALE - CONDIZIONE - EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE DETERMINANTE LA SOSPENSIONE O LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESONERI, AGEVOLAZIONI) - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - CONTRIBUTO ADDIZIONALE - ESONERO DELLE IMPRESE IN INTEGRAZIONE SALARIALE - CONDIZIONE - EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE DETERMINANTE LA SOSPENSIONE O LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - NOZIONE.*
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili - tale espressione (come nella norma di identico tenore dell'art. 8 della legge n. 427 del 1975 per le imprese edilizie) designa un accadimento che è diverso - perché implicante un quid pluris - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso alla integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. A), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'INPS, ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dallo Obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi non ne è possibile la "normale" prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (Conf 4379/88, mass n 459362).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12 com. 2, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)