Sez. L, Sentenza n. 4379 del 28/06/1988 (Rv. 459362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESONERO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CONDIZIONI - INEVITABILITÀ DEGLI EVENTI CAUSATIVI - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'IMPRENDITORE - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESONERO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CONDIZIONI - INEVITABILITÀ DEGLI EVENTI CAUSATIVI - NOZIONE - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA SULL'IMPRENDITORE - OGGETTO.*
Nella formulazione dell'art. 12, n. 2, della legge 20 maggio 1975 n. 164 - il quale prevede che le imprese industriali che si avvalgono degli interventi d'integrazione salariale siano esonerate dal contributo addizionale in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili - tale espressione designa un accadimento che è diverso - perché implicante un quid pluris - dagli eventi transitori, e non imputabili all'imprenditore o agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. A), della stessa legge ed è riconducibile alla forza maggiore, secondo una nozione che ha peraltro una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. tale inevitabilità - la quale, più che agli eventi (i quali possono consistere anche in fatti naturali, come il maltempo), attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale - deve essere provata non dall'i.N.P.S. ma dall'imprenditore, il quale, per essere esonerato dall'Obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi non ne è possibile la "normale" prosecuzione, e cioè senza aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. (V 7415/87, mass n 455418; (V 2794/87, mass n 451916; (V 978/87, mass n 450598; (V 7572/86, mass n 449595; (V 862/85, mass nn 439043 e 439044; (V 6098/83, mass n 430897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)