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Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 20/04/1970 (Rv. 346701 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346701-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*

L'autorizzazione a stare in giudizio e la relativa approvazione dell'autorita tutoria non rappresentano un requisito di validita, ma solo una condizione di efficacia della Costituzione in giudizio e percio, ove non si siano verificate preclusioni, possono validamente intervenire anche nel corso del processo (ed anche dopo il ricorso per Cassazione) con effetti retroattivi e con efficacia convalidante delle anteriori irregolarita che si fossero eventualmente avverate. (Conf 1491-69 890-68 1095-67 3126-68 1448-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)