Sez. 1, Sentenza n. 1129 del 20/04/1970 (Rv. 346701 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTERVENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - EFFICACIA RETROATTIVA - LIMITI.*
L'autorizzazione a stare in giudizio e la relativa approvazione dell'autorita tutoria non rappresentano un requisito di validita, ma solo una condizione di efficacia della Costituzione in giudizio e percio, ove non si siano verificate preclusioni, possono validamente intervenire anche nel corso del processo (ed anche dopo il ricorso per Cassazione) con effetti retroattivi e con efficacia convalidante delle anteriori irregolarita che si fossero eventualmente avverate. (Conf 1491-69 890-68 1095-67 3126-68 1448-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)