Sez. 1, Sentenza n. 533 del 24/02/1972 (Rv. 356536 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE E RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - NATURA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Per gli enti pubblici locali l'autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'organo competente e l'approvazione dell'autorita tutoria non pongono in essere un requisito di validita della Costituzione in giudizio, ma soltanto una condizione di efficacia della Costituzione stessa, con la conseguenza che esse possono validamente intervenire anche nel corso del processo, con effetti retroattivi e con efficacia convalidante delle eventuali irregolarita che si fossero anteriormente avverate. (Conf 1491'69, mass n 340307; 1129'70, mass n 346701).*
Riferimenti normativi: Legge 09/06/1947 num. 530 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 2839 art. 25, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 184, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)