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Sez. 1, Sentenza n. 661 del 05/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162311 - 01

ARMI - IN GENERE - ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 895 DEL 1967 - ARMI IMPROPRIE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162311-01

ARMI - IN GENERE - ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 895 DEL 1967 - ARMI IMPROPRIE - NOZIONE.*

Con l'art. 4, secondo comma della legge n. 895 del 1967, che ha espressamente abrogato il nono comma dell'art. 42 T.U.L.P.S., sono ricomprese nella gamma delle armi improprie, e cioè di quelle che solo occasionalmente possono servire per offendere la persona, non solo gli strumenti da punta e da taglio, nonché gli altri oggetti specificamente indicati, ma anche qualsiasi altro strumento, che, pur non essendo da punta o da taglio, sia ritenuto utilizzabile per l'offesa alla persona, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato. (V mass n 159010).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)