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Sez. 3, Sentenza n. 18375 del 06/08/2010 (Rv. 614389 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Omessa notificazione del ricorso per Cassazione al contumace - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Condizioni - Mancanza di domande nei confronti del contumace nel giudizio di legittimità - Necessità di rinnovazione della notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614389-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)