Sez. 3, Sentenza n. 18375 del 06/08/2010 (Rv. 614389 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Omessa notificazione del ricorso per Cassazione al contumace - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Condizioni - Mancanza di domande nei confronti del contumace nel giudizio di legittimità - Necessità di rinnovazione della notifica - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)