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Sez. 3, Sentenza n. 4342 del 23/02/2010 (Rv. 611903 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Art. 111 Cost. - Ambito di applicazione - Poteri del giudice - Giudizio di responsabilità civile da circolazione stradale - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Litisconsorzio necessario nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante - Contumacia nei gradi di merito - Integrazione del contraddittorio in sede di legittimità - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611903-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ.: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'azione diretta proposta dal soggetto danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi degli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969, qualora sia stata chiesta la condanna del solo assicuratore, va esclusa, in sede di legittimità, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto contumace in primo e secondo grado, atteso che l'integrazione del contraddittorio, pur prevista dalle norme sopracitate, si risolverebbe esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1990 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)