Sez. 2, Sentenza n. 811 del 24/01/1992 (Rv. 475433 - 01)
Permuta - In genere | Trasferimento di un'area edificabile in cambio di costruzione da costruire sulla stessa area con mezzi del cessionario - Permuta di un bene esistente con un bene futuro - Contratto misto di vendita e appalto - Distinzione - Criteri.
Permuta - In genere
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un area edificabile in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario può integrare sia un contratto di permuta di un bene esistente con un bene futuro, sia un contratto misto costituito con gli elementi della vendita dell'appalto. Si configura il primo contratto se il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco della proprietà attuale e della cosa futura (ipotesi che si verifica anche se sia previsto un conguaglio in danaro, non incidendo tale clausola sulla causa tipica del negozio di permuta) e l'obbligo di erigere l'edificio sia restato su un piano accessorio e strumentale; va ravvisato, invece, l'altro contratto quando la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà delle parti e l'alienazione dell'area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire l'obbiettivo primario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)