Sez. 1, Ordinanza n. 16375 del 20/03/2015 Cc. (dep. 20/04/2015) Rv. 263463 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina di cui agli art. 35 bis e 69, comma sesto, ord. pen., come introdotta o modificata per effetto del D.L. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014 - Assenza di diritto transitorio - Applicazione immediata anche ai procedimenti attivati dai detenuti sotto la previgente disciplina.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, le disposizioni processuali di cui agli art. 35 bis e 69, comma sesto, ord. penit., come introdotti per effetto del D.L. n. 146 del 2013, convertito in legge n. 10 del 2014, in carenza di norme di diritto intertemporale, trovano immediata applicazione anche nei procedimenti attivati dai detenuti sotto il vigore della previgente disciplina e decisi con provvedimento del magistrato adottato nel vigore della vigente disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 sexies CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 3 com. 1 lett. B, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 3 com. 1 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)