Sez. 1, Sentenza n. 7654 del 12/12/2014 Cc. (dep. 19/02/2015) Rv. 262416 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo avverso provvedimento in materia di colloqui - Nuovo art. 35 bis ord. pen. - Successione di leggi nel tempo - Procedimento da adottare - Individuazione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Èesperibile il ricorso per cassazione avverso il diniego della richiesta del detenuto di incontro con un prossimo congiunto, se l'ordinanza di rigetto è anteriore all'entrata in vigore del nuovo art. 35-bis ord. pen., secondo cui il provvedimento del magistrato di sorveglianza reso sull'istanza del detenuto è reclamabile al tribunale di sorveglianza e non più mediante ricorso diretto per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di disposizioni transitorie, la regola "tempus regit actum" va riferita, per le impugnazioni, al momento della pronuncia del provvedimento impugnato e non a quello di proposizione dell'impugnazione, aleatoriamente condizionato dalla tempestività della stessa e dall'influenza di fattori esterni quali il regolare compimento degli adempimenti di cancelleria successivi al deposito del provvedimento).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)