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Sez. U, Sentenza n. 7427 del 05/07/1991 (Rv. 472953 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Inam - Soppressione - Dipendenti trasferiti alle USL - Domanda al Ministero del Tesoro diretta al conseguimento del trattamento di quiescenza o del rimborso dei contributi versati al fondo di previdenza dell'istituto - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità.
Stato
decisa il 1991-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472953-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

La domanda proposta da dipendenti dell'INAM, trasferiti alle unità sanitarie locali a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, nei confronti del Ministero del Tesoro, quale preposto alla liquidazione del detto ente soppresso, per conseguire il trattamento di quiescenza o la restituzione di contributi versati al fondo di previdenza e quiescenza gestito dall'ente medesimo (in relazione, in particolare, al mancato esercizio, all'atto del trasferimento sopramenzionato, della facoltà di optare per il mantenimento della pregressa posizione assicurativa, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761), non investe un distinto ed autonomo rapporto assicurativo, ma fa valere un'obbligazione di natura sostanzialmente retributiva (componente dell'indennità "una tantum" erogata dal disciolto ente ai dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione), strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, e, pertanto, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)