Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 25/06/1966 (Rv. 323220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
La disposizione dell'art. 125 comma secondo cod.proc.civ., che consente il rilascio della procura al difensore dell'attore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti di impugnazione per i quali sia richiesta una procura speciale, tra i quali e da annoverare il ricorso per Cassazione che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita, da un avvocato munito di procura speciale. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)