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Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 25/06/1966 (Rv. 323220 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323220-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIO DOPO LA NOTIFICA DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La disposizione dell'art. 125 comma secondo cod.proc.civ., che consente il rilascio della procura al difensore dell'attore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti di impugnazione per i quali sia richiesta una procura speciale, tra i quali e da annoverare il ricorso per Cassazione che deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita, da un avvocato munito di procura speciale. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)