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Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973 (Rv. 363549 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363549-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La disposizione dell'art 125, secondo comma, cod proc civ, che consente il rilascio della procura al difensore dell'attore anche dopo la notifica della citazione, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, non e applicabile agli Atti di impugnazione per i quali sia richiesta una procura speciale, tra cui il ricorso per Cassazione che deve essere sottoscritto a pena di inammissibilita da un avvocato munito di procura speciale. (Conf 1622/66, mass n 323220).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)