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Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 21/12/1983 (Rv. 432123 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONTROVERSIA RELATIVA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432123-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CONTROVERSIA RELATIVA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

La Competenza in ordine alla controversia in tema di locazione di immobile urbano, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, ove non possa essere determinata in base alle specifiche ipotesi attribuite ratione materiae al pretore ed al conciliatore (artt. 30 e 45), va stabilita secondo la disciplina ordinaria del codice di rito. Conseguentemente appartiene alla Competenza del tribunale - qualora l'ammontare del canone sia superiore ai limiti di valore della Competenza pretorile - la controversia relativa alla risoluzione del contratto (ex art. 80 di detta legge) per avere il conduttore mutato la destinazione dello immobile. (Conf 2884/82, mass n 420770, sulla prima parte; (Conf 2400/80, mass n 406110).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)