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Sez. 3, Sentenza n. 10139 del 18/05/2016 (Rv. 639832 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Utilizzazione di un mezzo inammissibile - Mancato rilievo da parte dal giudice e contestuale rigetto del mezzo - Deduzione della omessa declaratoria di inammissibilità come motivo di impugnazione ad opera della parte che vi abbia dato causa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639832-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

In materia di impugnazione, la parte che utilizzi un mezzo inammissibile, senza che sul punto il giudice nulla rilevi, limitandosi invece a rigettarlo, non può successivamente dolersi di tale circostanza, difettando, sullo specifico punto dell'ammissibilità del mezzo, il requisito della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)