Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 16/11/1971 (Rv. 354752 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE.*
Si ha inammissibilita della impugnazione nei casi in cui questa sia stata proposta avverso un provvedimento non impugnabile, ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di legge; si ha improcedibilita quando manchino le condizioni necessarie perche l'impugnazione ritualmente proposta, abbia il suo ulteriore corso; in ogni altro caso, invece, compreso quello della Mancanza dell'interesse ad impugnare, la impugnazione deve essere rigettata. (Conf 3587'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)