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Sez. 3, Sentenza n. 3285 del 16/11/1971 (Rv. 354752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1971-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - IMPROCEDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE - DIFFERENZE.*

Si ha inammissibilita della impugnazione nei casi in cui questa sia stata proposta avverso un provvedimento non impugnabile, ovvero fuori termine o senza l'osservanza delle forme di legge; si ha improcedibilita quando manchino le condizioni necessarie perche l'impugnazione ritualmente proposta, abbia il suo ulteriore corso; in ogni altro caso, invece, compreso quello della Mancanza dell'interesse ad impugnare, la impugnazione deve essere rigettata. (Conf 3587'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)