Sez. 4, Sentenza n. 81 del 30/10/2025 Ud. (dep. 02/01/2026) Rv. 289198-02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Pluralità di reati in continuazione - Annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno di essi - Ritenuto assorbimento dei motivi concernenti il trattamento sanzionatorio - Conseguente conferma, con riguardo alla parte della sentenza non caducata, della pena in precedenza stabilita - Esclusione - Rideterminazione complessiva della pena da parte del giudice del rinvio - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
A seguito di annullamento con rinvio limitato alla sussistenza di uno dei reati unificati dalla continuazione, il ritenuto assorbimento dei motivi afferenti al trattamento sanzionatorio non implica la conferma, con riguardo alla parte della sentenza non espressamente caducata, della pena in precedenza stabilita, dovendo il giudice del rinvio procedere alla sua complessiva rideterminazione in esito al nuovo giudizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'annullamento relativo ad uno dei reati posti in continuazione non si traduce nella mera sottrazione aritmetica della porzione di pena ad esso corrispondente, essendo lo stesso astrattamente idoneo ad incidere sulla gravità complessiva della condotta, anche ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'esclusione della recidiva).
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)