Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 11/08/1965 (Rv. 313697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZE PER TERRITORIO - TRASFERIMENTO O CESSAZIONE DELLA AZIENDA - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZE PER TERRITORIO - TRASFERIMENTO O CESSAZIONE DELLA AZIENDA - DIFFERENZE.*
La nozione di cessazione di azienda, - che e il dato obiettivo cui l'art.434 ult.Parte cod.proc.civ. ha riguardo ai fini del criterio di Competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro, - non va confusa con la nozione di cessazione della gestione di azienda, cui, viceversa, la legge non annette Rilevanza ai detti fini, perche una cosa e, nell'un caso, il venir meno obiettivo del complesso di beni organizzati, il quale determina la cessazione di un'azienda, e diversa cosa e, nel secondo caso, la cessazione della sola gestione, la quale involge, di per se, soltanto un concetto di trasferimento soggettivo della titolarita dell'azienda pur continuando quest'ultima ad essere viva ed operante in capo ad altro titolare. Parimenti, il termine -trasferimento- dell'azienda, - usato nel medesimo art.434 ult.Parte cod.proc.civ.sempre ai fini della Determinazione del giudice competente per territorio in ordine alle controversie individuali di lavoro subordinato, - va inteso non gia in senso tecnico giuridico (cioe come mutamento del titolare dell'azienda), bensi con riferimento al fatto materiale del mutamento del luogo in cui essa si trovava. (Conf. 26/60, 3085/60, 1801/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)