Sez. L, Sentenza n. 6143 del 27/04/2001 (Rv. 546383 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Scissione di società - Scissione totalitaria - Successione a titolo universale a favore delle nuove società - Configurabilità - Conseguenze in materia di competenza per territorio nel rito del lavoro - Lavoratore cessato prima della scissione - Foro della dipendenza - Applicabilità nei confronti della società incorporante il settore aziendale relativo al cessato rapporto di lavoro - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 - "septies" cod. civ., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione -, e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, né in senso contrario si può richiamare il disposto dell'art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2504 septies, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 decies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)