Sez. L, Sentenza n. 20375 del 24/07/2008 (Rv. 604872 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decorso del termine per proporre opposizione - Conseguenze - Contestazione dell'efficacia di titolo esecutivo - Preclusione - Accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito dell'amministrazione - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'istituto dell'ordinanza ingiunzione apprestato dalla legge n. 689 del 1981 per la riscossione delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni amministrative è diverso, per natura e disciplina, rispetto all'ingiunzione fiscale, essendo previsto uno specifico procedimento amministrativo contenzioso diretto all'accertamento del credito, cui il contribuente è in condizioni di partecipare attivamente per influire sulla decisione finale. Ne consegue che, sebbene l'ordinanza non opposta resti un provvedimento amministrativo (non producendo effetti di giudicato, come avviene invece per il provvedimento monitorio non opposto, che è provvedimento del giudice), la decadenza dal potere di proporre opposizione per decorso del relativo termine preclude non solo la contestazione dell'efficacia di titolo esecutivo, ma anche l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)