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Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 16/11/2006 (Rv. 594617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza secondo equità - Ricorribilità in cassazione - Violazione della previsione del termine per l'opposizione all'ingiunzione fiscale - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Norma non avente natura processuale.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

L'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela, e di precetto, sicché dalla mancata proposizione dell'opposizione non discendono effetti di natura processuale ma solo la irretrattabilità del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o privato, sicché l'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, nel prevedere contro la ingiunzione il ricorso o l'opposizione secondo le norme del codice di rito, non dà valenza processuale al termine di trenta giorni ivi previsto; questo è infatti esterno al processo, e non è compatibile con la "perentorietà", qualifica applicabile solo in sede processuale, e solo se espressamente prevista dalla legge. La previsione di tale termine non costituisce pertanto norma di rito, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità con il quale si censuri la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione all'ingiunzione, non integrando la denuncia di un vizio processuale, è inammissibile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)