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Sez. 1, Sentenza n. 1679 del 12/03/1984 (Rv. 433740 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI - REDDITI AGRARI E REDDITI D'IMPRESA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433740-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI - REDDITI AGRARI E REDDITI D'IMPRESA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE - ESTENSIONE - LIMITI.*

La deduzione dall'ILOR prevista dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 si applica per i redditi agrari e per i redditi d'impresa a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente, e ciò anche per i soci delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)