Sez. 1, Sentenza n. 946 del 28/01/2000 (Rv. 533218 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Redditi di impresa - Applicabilità - Condizioni - Soci di società di persone - Estensione - Limiti - Fondamento - Reddito percepito dal socio a compenso dell'attività svolta per la società come amministratore - Deducibilità ai sensi dell'art. 7 d.P.R. n. 599 del 1973 - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
La deduzione ai fini Ilor, prevista dall'art. 7 d.P.R. n. 599 del 1973 (e successivamente dall'art. 120 T.U. n. 917 del 1986) si applica per i redditi di impresa delle persone fisiche, a condizione che il soggetto cui la deduzione si riferisce presti la propria opera nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente; quanto alle società di persone, è consentito dedurre ai fini Ilor le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli utili del socio, in quanto al medesimo imputate ai fini Irpef come reddito proprio del contribuente e non della società, tuttavia, quando il reddito del socio non è quello derivante dalla partecipazione agli utili, ma rappresenta un costo affrontato dalla società per compensare il lavoro del socio che, come nella specie, esplichi attività di amministratore, la deduzione non può aver luogo, riferendosi essa al reddito del socio quale percettore di utili, senza che possa aver rilievo il fatto che il socio amministratore lavori prevalentemente per la società, attenendo il concetto di "prevalenza", ai fini della deduzione "de qua", al solo reddito del socio in quanto tale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)