Sez. 2, Sentenza n. 4214 del 23/02/2007 (Rv. 596260 - 01)
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA | Art. 7 della legge n. 10 del 1977 - Soggetto legittimato a concludere con il Comune la convenzione per costruire a contribuzione agevolata - Imprenditore edilizio - Esclusione.
URBANISTICA - EDILIZIA CONVENZIONATA
La previsione contenuta nell'art. 7 della legge 17 gennaio 1977 n. 10, che stabilisce una riduzione al contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia per il concessionario che si impegni, a mezzo di convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione non superiori ad un determinato tetto prefissato nella convenzione stessa, avente la finalità di facilitare l'acquisizione del bene-casa da parte delle categorie economicamente più disagiate di cittadini, non può ritenersi circoscritta solo a coloro che esercitano professionalmente l'attività di costruttore, ma deve ritenersi applicabile a tutti quelli che, volendo procedere alla edificazione di un qualsiasi manufatto a destinazione abitativa, dichiarino la propria disponibilità a limitare nel "quantum" la propria autonomia contrattuale; ne consegue che legittimato a richiedere la concessione edilizia a norma dell'art. 4 della stessa legge è anche il titolare del diritto di proprietà del fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per i quali chiede la concessione.
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1977 num. 10 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)