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Sez. U, Sentenza n. 2863 del 12/10/1971 (Rv. 354088 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI DEL COMUNE VERSO LO STATO PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'IGE - IMPIGNORABILITA - AZIONE ESECUTIVA DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - IMPROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL'AGO.*
Stato
decisa il 1971-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354088-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI DEL COMUNE VERSO LO STATO PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'IGE - IMPIGNORABILITA - AZIONE ESECUTIVA DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - IMPROPONIBILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL'AGO.*

A norma della legge 2 luglio 1952 n 703 e riconosciuto ai comuni un potere di natura pubblica alla percezione delle quote di partecipazione sui proventi IGE, che si esercita esigendo dallo stato la relativa contribuzione ed il cui Esercizio non cessa fino a quando l'ammontare di detta contribuzione non sia stato versato nelle casse dell' ente. Il corrispondente dovere dello stato e connesso col potere dello stesso di determinare le fonti di entrate con le quali i comuni debbono provvedere all'espletamento delle loro funzioni. Tali crediti non possono, quindi, non essere impignorabili, importando l'eventuale loro assoggettamento ad esecuzione forzata l'inammissibile sostituzione del privato all' amministrazione in un rapporto di cui il privato non puo essere soggetto. Pertanto, stante l'impignorabilita assoluta del credito del comune verso lo stato per quote IGE, consegue l'improponibilita assoluta dell'Azione esecutiva, la quale comporta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. (Conf 1'67, mass n 325590).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Legge 02/07/1952 num. 703 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)