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Sez. 3, Sentenza n. 1 del 03/01/1967 (Rv. 325590 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI COMUNALI VERSO LO STATO PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'IGE.*
Stato
decisa il 1967-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325590-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - CREDITI COMUNALI VERSO LO STATO PER QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'IGE.*

Il denaro e i crediti degli enti pubblici relativi ai proventi fiscali e alle sovvenzioni e contributi pubblici, essendo naturalmente destinati per legge a soddisfare le esigenze degli enti pubblici, che vi debbono in concreto provvedere mediante gli opportuni provvedimenti amministrativi, sono originariamente indisponibili. Nella categoria dei crediti di natura pubblicistica, e piu particolarmente in quella dei proventi fiscali, rientrano anche i crediti dei comuni verso lo stato consistenti nella quota di partecipazione ai proventi dell'imposta generale sull'entrata, come previsto sugli artt. 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1952 n.703, modificata dagli artt. 21 e 22 della legge 16 giugno 1960 n.1014 infatti, ai fini della classificazione delle entrate fiscali, non e assolutamente necessario che l'imposizione e la riscossione siano in concreto poste in essere dal soggetto destinatario del provento o di parte del provento del tributo. Pertanto, e impignorabile il credito di un comune verso lo stato per compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata. (Cfr. 1449-39, 1082-30).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Legge 02/07/1952 num. 703 art. 1, Legge 02/07/1952 num. 703 art. 2 CORTE COST., Legge 02/07/1952 num. 703 art. 3, Legge 16/06/1960 num. 1014 art. 21, Legge 16/06/1960 num. 1014 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)