diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6529 del 01/02/2012 Cc. (dep. 17/02/2012) Rv. 252083 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra data dell'udienza ed avviso al difensore - Decisione del tribunale entro il termine ex art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Inefficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252083-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la data di udienza del riesame e la notifica del relativo avviso al difensore da luogo ad una nullità di ordine generale, dalla quale, tuttavia, non discende l'inefficacia della misura se il tribunale si sia pronunciato entro il termine di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)