Sez. 6, Sentenza n. 47791 del 28/10/2003 Cc. (dep. 15/12/2003) Rv. 228444 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Ordinanza affetta da nullità per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen. - Inefficaia ex art. 309, comma decimo, della misura impugnata - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
L'inosservanza del termine dilatorio di tre giorni che deve separare la data dell'udienza per il riesame da quella della notifica al difensore del relativo avviso, a mente dell'art. 309 comma ottavo cod. proc. pen., è causa di nullità (assoluta ed insanabile) dell'ordinanza deliberata dal tribunale, ma, se tale provvedimento è intervenuto nel termine di cui al decimo comma del citato art. 309, non si determina inefficacia della misura impugnata, posto che tale sanzione è collegata solo alla circostanza che nessun provvedimento sia stato adottato dal tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)