Sez. 5, Sentenza n. 1773 del 19/11/1969 Ud. (dep. 18/02/1970) Rv. 114004 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - DIFFERENZA DELLA GRAVITA DEL REATO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - DIFFERENZA DELLA GRAVITA DEL REATO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La gravita dell'infrazione della disposizione penale, di cui all'art 116 del RD 21 dicembre 1933, n 1736, puo desumersi da diverse circostanze anzitutto dall'elemento oggettivo del rilevante importo dell'assegno, e poi anche da ogni altra circostanza che riveli la personalita dell'imputato come proclive a commettere reati del genere. Invero il legislatore, usando il termine 'casò anziche reato piu grave, ha inteso configurare un evento giuridicamente indifferenziato e rimesso alla prudente valutazione del giudicante, che per la Determinazione della pena potra tener conto di tutti i vari elementi, oggettivi e soggettivi, idonei ad attribuire all'episodio delittuoso una gravita specificamente rilevante. (V 111298, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)