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Sez. 5, Sentenza n. 694 del 14/11/1973 Ud. (dep. 29/01/1974) Rv. 126022 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - NON COSTITUISCE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE - VANNO DESUNTI DALL'ART 133 COD PEN.*
Stato
decisa il 1973-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126022-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - NON COSTITUISCE CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - CRITERI DI VALUTAZIONE - VANNO DESUNTI DALL'ART 133 COD PEN.*

La formula 'nei casi piu gravì, prevista dalla legge in tema di assegni a vuoto, non equivale alla formula 'nei casi di maggiore gravita del reatò ed ha evidentemente una accezione piu ampia, comprensiva di tutti i criteri dell'art 133 cod pen. il che sta a significare che, nell'ipotesi in parola, non resta modificata la figura criminosa tipica del reato e non si configura una vera e propria circostanza aggravante. (Conf 114004, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)