Sez. 2, Sentenza n. 565 del 09/02/1977 (Rv. 384118 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - INSUSSISTENZA.*
Il procedimento per la repressione dell'attivita antisindacale, regolato nell'art 28 della legge n 300 del 1970, non ha ad oggetto un rapporto di lavoro, ma il diverso ed inconfondibile rapporto che fa capo al Sindacato. Pertanto, la Competenza esclusiva del pretore per le controversie di lavoro, stabilita dal nuovo testo dell'art 409 cod proc civ, non assorbe ma si affianca a quella, parallela e distinta, che il citato art 28 attribuisce al tribunale. (V 1050/76, mass n 379721).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)