Sez. 2, Sentenza n. 5759 del 30/10/1981 (Rv. 416459 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE - ESTINZIONE DELLA SERVITÙ - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1055 COD. CIV..*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INDENNITÀ - CESSAZIONE DELL'INTERCLUSIONE - ESTINZIONE DELLA SERVITÙ - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1055 COD. CIV..*
La causa estintiva della servitù di passaggio, prevista dall'art. 1055 cod. civ. per il caso di cessazione dell'interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, secondo il disposto dell'art. 1051 cod. civ., anche se sia stata convenzionalmente costituita, e, quindi, senza possibilità di distinguere fra Costituzione pattuita dopo il pregresso verificarsi di una situazione di interclusione, e Costituzione pattuita contestualmente con altro negozio determinativo della situazione stessa, come l'alienazione o la divisione del fondo (art. 1054 cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054, Cod. Civ. art. 1055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)