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Sez. 2, Sentenza n. 151 del 19/01/1985 (Rv. 438358 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438358-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la Costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'Estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato: conseguentemente nel giudizio instaurato per la declaratoria di esistenza di servitù coattiva convenzionale, la detta richiesta non si configura come mera eccezione riconvenzionale, bensì come domanda riconvenzionale - inammissibile ove proposta per la prima volta in appello - importando un ampliamento dei limiti oggettivi della controversia. (V 5759/81, mass n 416459; (V 482/72, mass n 356441; (V 732/69, mass n 339017; (V 1613/62, mass n 252585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)