Sez. 2, Sentenza n. 151 del 19/01/1985 (Rv. 438358 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE - ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA SERVITÙ - ESCLUSIONE - SENTENZA COSTITUTIVA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Il venir meno della interclusione del fondo dominante, cioè della situazione che aveva determinato la Costituzione della servitù coattiva di passaggio, non comporta l'Estinzione di questa in modo automatico, neanche nel caso in cui la servitù sia stata costituita convenzionalmente, ma richiede una sentenza costitutiva emessa su domanda del soggetto interessato: conseguentemente nel giudizio instaurato per la declaratoria di esistenza di servitù coattiva convenzionale, la detta richiesta non si configura come mera eccezione riconvenzionale, bensì come domanda riconvenzionale - inammissibile ove proposta per la prima volta in appello - importando un ampliamento dei limiti oggettivi della controversia. (V 5759/81, mass n 416459; (V 482/72, mass n 356441; (V 732/69, mass n 339017; (V 1613/62, mass n 252585).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1055, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)