Sez. 2, Ordinanza n. 1016 del 14/10/1975 Cc. (dep. 27/11/1975) Rv. 131331 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLA FONTE DEL PROPRIO CONVINCIMENTO E RIFERIMENTO ALLA GRAVITA DEL REATO ED ALLA CAPACITA A DELINQUERE DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLA FONTE DEL PROPRIO CONVINCIMENTO E RIFERIMENTO ALLA GRAVITA DEL REATO ED ALLA CAPACITA A DELINQUERE DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
E adeguatamente motivato il mandato di cattura facoltativo nel quale il giudice ha indicato la fonte del proprio convincimento (non essendo tenuto ad esporre i motivi in base a cui, nella sua valutazione discrezionale, riconosceva la sussistenza dei suddetti indizi di colpevolezza) ed ha fatto riferimento, per quanto riguarda l'opportunita di emissione del provvedimento, alla ritenuta gravita dei reati ed alla particolare capacita a delinquere dell'imputato. (Conf 129556, anno 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)