Sez. 1, Ordinanza n. 1640 del 05/11/1974 Cc. (dep. 15/03/1975) Rv. 129556 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LIMITI IMPOSTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - LIMITI IMPOSTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO.*
La motivazione dell'ordine o mandato di cattura, per la parte attinente al requisito della sussistenza dei sufficienti indizi di colpevolezza, imposta dal combinato disposto degli artt 252, 263 bis, 264 cod proc pen, deve contemperare due esigenze ugualmente meritevoli di tutela giuridica: l'interesse dell'imputato, che deve esser messo in condizioni di controllare la legittimita del procedimento ai fini della eventuale immediata impugnativa con ricorso per Cassazione, e l'interesse processuale di salvaguardia del segreto istruttorio, che costituisce tuttora un cardine del sistema ed e espressamente richiamato dal citato art 264. Ne consegue che l'Obbligo della motivazione e soddisfatto dal richiamo del tipo di elemento di prova (chiamata in correita; deposizioni testimoniali, eccetera) anche senza specificazione della fonte che, ai sensi dell'art 367 cod proc pen, proprio a tutela del segreto istruttorio, puo essere taciuta financo in Sede di interrogatorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)