Sez. 6, Sentenza n. 3566 del 22/02/1984 Ud. (dep. 17/04/1984) Rv. 163759 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FARINACEI - PANE - MODALITÀ IGIENICHE PER IL TRASPORTO - NORME TUTTORA VIGENTI - INDIVIDUAZIONE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FARINACEI - PANE - MODALITÀ IGIENICHE PER IL TRASPORTO - NORME TUTTORA VIGENTI - INDIVIDUAZIONE.*
Le modalità igieniche per il trasporto del pane sono quelle contenute nelle norme di cui agli art. 11 legge 31 luglio 1956 n. 1002, e 26 legge 4 luglio 1967 n. 580, le quali vanno ritenute tuttora vigenti, poiché norme speciali rispetto a quella successiva, di carattere generale, di cui all'art. 43 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327.*
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1956 num. 1002 art. 11, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)